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D.L. 24/12/2003 n. 355a) nell'art. 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro» b) nello stesso art. 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonchè di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo» c). 2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto art. 9, secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 4, della medesima Legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'art. 9, comma 2, lettera b), della stessa Legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata. 2-sexies. Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'art. 15 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'Amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso art. 15, è fissato al 19 aprile 2004. È sospeso fino al 19 aprile 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato art. 15 della Legge n. 289 del 2002. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'art. 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo art. 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data. 2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la e- sclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate. 2-octies. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè dall'art. 5-quinquies del Decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27. 2-nonies. 2-decies. Ai fini dell'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria. 2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di Legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003. 2-duodecies. Nell'art. 14, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «di attività in precedenza omesse» sono sostituite dalle seguenti: «di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse». 2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'art. 9, comma 10, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela.». D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. - Si riporta il testo del comma 2-ter, dell'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). 2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.». -Si riportano i commi 6 e 8 dell'art. 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», come modificati dalla Legge qui pubblicata: «6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.». «8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.». - Si riportano i commi da 44 a 49, dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)», come modificati dalla Legge qui pubblicata: «44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta Legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 aprile 2004 è pari: 1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo ri spettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme; 2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto art. 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonchè al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata Legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la defi- D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. nizione automatica per gli anni pregressi di cui all'art. 9 della medesima Legge d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003 e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente Legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente Legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato
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